“Giusto diniego o illegittima negazione di un diritto?”
Un’interessante recente pronuncia – TAR Lazio sentenza n. 8273 del 25.06.2019 – conferma il diritto di accesso agli atti e di conseguenza l’applicabilità della legge sulla trasparenza amministrativa anche alla SIAE.
La SIAE, ente pubblico economico a base associativa che si occupa dell’intermediazione dei diritti d’autore, in applicazione dell’art. 22 comma 1 della L. 241/90 ed in forza della legge n. 2 del 2008, deve garantire il diritto di accesso a tutti gli atti e documenti da essa detenuti, inerenti l’attività pubblicistica di cui si occupa. L’Ente, accertato l’interesse e la legittimazione del privato, non può rifiutarsi di esibire la documentazione richiesta e non può limitare l’accesso agli atti che interessano direttamente il soggetto richiedente.
Di seguito un fac-simile da poter utilizzare per formulare istanza di accesso agli atti ai sensi della legge sulla trasparenza amministrativa disponibile qui.